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giovedì 23 maggio 2024

Vietato Bloccare gli Account !?!?



Da ufficiosemplificazione@funzionepubblica.it


Gentile signore

In linea generale e nonostante la problematica da lei segnalata non sia di nostra

competenza, si rileva che le piattaforme non possono disattivare/sospendere un

account, sia esso privato o usato per motivi professionali, a meno che non venga

violato il codice di condotta che si sottoscrive al momento dell’attivazione (che può

essere a titolo gratuito o a titolo oneroso).

Sono comunque i giudici che sono deputati a valutare la liceità della

chiusura/sospensione di un profilo. (Ad es., la Corte d’Appello dell’Aquila con la sentenza n.

1659/2021 -

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2021/12/corte-appello-aquila-1659-2021-risarcimento-ban-faceboo

k.pdf - ha affermato che chi sia stato soggetto ad una ingiusta sospensione dall’utilizzo del proprio account

può chiedere e ottenere il risarcimento del danno da parte del social network che ha operato la

sospensione).

Innanzitutto, l’utente deve procedere con un reclamo al social network, secondo i meccanismi indicati dalla

piattaforma stessa.

Per quanto riguarda le piattaforme dell’Unione Europea si fa presente, inoltre, che

dal 17 febbraio 2024 si applica a tutte le piattaforme il Regolamento sui servizi

digitali (Reg. (CE) 19/10/2022, n. 2022/2065/UE REGOLAMENTO DEL

PARLAMENTO EUROPEO relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che

modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

Il citato regolamento protegge più efficacemente gli utenti in quanto salvaguarda i diritti fondamentali

online, stabilisce un quadro solido in materia di trasparenza e responsabilità delle piattaforme online e

fornisce un quadro unico e uniforme in tutta l'UE.

In tema di libertà di espressione, ad esempio, il regolamento sui servizi digitali offre agli utenti la possibilità

di contestare le decisioni prese dalle piattaforme online circa la rimozione dei loro contenuti, anche quando

tali decisioni si basano sulle condizioni generali delle piattaforme stesse. In caso di sospensione o di altre

limitazioni di un account o di un contenuto, gli utenti hanno il diritto di contestare la decisione. Ciò

garantisce che le decisioni non siano arbitrarie e consente agli utenti di proteggere la loro presenza online.

Gli utenti possono presentare un reclamo direttamente alla piattaforma, scegliere un organismo di

risoluzione extragiudiziale delle controversie e/o adire gli organi giurisdizionali.

L’art. 17, comma 3, lett f, del citato regolamento prevede infatti che la motivazione di

sospensione deve contenere informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi

di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in

particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la

risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

E il successivo comma 4 prevede, inoltre, che “Le informazioni fornite dai prestatori

di servizi di memorizzazione di informazioni a norma del presente articolo devono

essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto

conto delle circostanze del caso. In particolare, le informazioni devono essere tali da

consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di sfruttare in

modo effettivo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 3, lettera f)”.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/legge-sui-servizi-dig

itali-entrano-vigore-le-regole-le-piattaforme-online-2022-11-16_it

Cordiali saluti


Sentenza della Corte D'Appello dell'Aquila

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2021/12/corte-appello-aquila-1659-2021-risarcimento-ban-facebook.pdf

https://www.scribd.com/document/735594285/Corte-Appello-Aquila-1659-2021-Risarcimento-Ban-Facebook

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