Da ufficiosemplificazione@funzionepubblica.it
Gentile signore
In linea generale e nonostante la problematica da lei segnalata non sia di nostra
competenza, si rileva che le piattaforme non possono disattivare/sospendere un
account, sia esso privato o usato per motivi professionali, a meno che non venga
violato il codice di condotta che si sottoscrive al momento dell’attivazione (che può
essere a titolo gratuito o a titolo oneroso).
Sono comunque i giudici che sono deputati a valutare la liceità della
chiusura/sospensione di un profilo. (Ad es., la Corte d’Appello dell’Aquila con la sentenza n.
1659/2021 -
https://giuridica.net/wp-content/uploads/2021/12/corte-appello-aquila-1659-2021-risarcimento-ban-faceboo
k.pdf - ha affermato che chi sia stato soggetto ad una ingiusta sospensione dall’utilizzo del proprio account
può chiedere e ottenere il risarcimento del danno da parte del social network che ha operato la
sospensione).
Innanzitutto, l’utente deve procedere con un reclamo al social network, secondo i meccanismi indicati dalla
piattaforma stessa.
Per quanto riguarda le piattaforme dell’Unione Europea si fa presente, inoltre, che
dal 17 febbraio 2024 si applica a tutte le piattaforme il Regolamento sui servizi
digitali (Reg. (CE) 19/10/2022, n. 2022/2065/UE REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che
modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).
Il citato regolamento protegge più efficacemente gli utenti in quanto salvaguarda i diritti fondamentali
online, stabilisce un quadro solido in materia di trasparenza e responsabilità delle piattaforme online e
fornisce un quadro unico e uniforme in tutta l'UE.
In tema di libertà di espressione, ad esempio, il regolamento sui servizi digitali offre agli utenti la possibilità
di contestare le decisioni prese dalle piattaforme online circa la rimozione dei loro contenuti, anche quando
tali decisioni si basano sulle condizioni generali delle piattaforme stesse. In caso di sospensione o di altre
limitazioni di un account o di un contenuto, gli utenti hanno il diritto di contestare la decisione. Ciò
garantisce che le decisioni non siano arbitrarie e consente agli utenti di proteggere la loro presenza online.
Gli utenti possono presentare un reclamo direttamente alla piattaforma, scegliere un organismo di
risoluzione extragiudiziale delle controversie e/o adire gli organi giurisdizionali.
L’art. 17, comma 3, lett f, del citato regolamento prevede infatti che la motivazione di
sospensione deve contenere informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi
di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in
particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la
risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.
E il successivo comma 4 prevede, inoltre, che “Le informazioni fornite dai prestatori
di servizi di memorizzazione di informazioni a norma del presente articolo devono
essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto
conto delle circostanze del caso. In particolare, le informazioni devono essere tali da
consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di sfruttare in
modo effettivo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 3, lettera f)”.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/legge-sui-servizi-dig
itali-entrano-vigore-le-regole-le-piattaforme-online-2022-11-16_it
Cordiali saluti
Sentenza della Corte D'Appello dell'Aquila
https://giuridica.net/wp-content/uploads/2021/12/corte-appello-aquila-1659-2021-risarcimento-ban-facebook.pdf
https://www.scribd.com/document/735594285/Corte-Appello-Aquila-1659-2021-Risarcimento-Ban-Facebook