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mercoledì 13 aprile 2016

ASDI la nuova disoccupazione

Gentile utente,
con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo INPS.CCBFF.13/04/2016.0325531 del 13/04/2016 09:32:14,

Le comunichiamo quanto segue:

L’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi NASpI), che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.
Inizialmente, l’ASDI,  era prevista solo in via sperimentale per il 2015 ma mediante le risorse di uno specifico Fondo, l’Istituto riconosce il beneficio anche per il 2016, 2017, 2018 e 2019.
Quindi:
anche coloro che hanno usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015 possono beneficiare dell’ASDI.

L’Istituto riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione del domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il sito internet.
REQUISITI:
a)    Stato di disoccupazione:

Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI.

Si precisa che, ai fini dell’accesso all’ASDI, che saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa, da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego, attraverso l’apposito service telematico che sarà implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

 b)    Possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000:

 Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). La validità di ogni D.S.U. ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

 Inoltre, nello specifico dell’ASDI, anche nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso prima del 15 gennaio, ai fini del mantenimento della prestazione è comunque necessario aggiornare entro la fine del medesimo mese l’ISEE. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione viene sospesa.

In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvale del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

Con riferimento ai nuclei in cui siano presenti minori di 18 anni, il requisito va verificato con riferimento all’ISEE che si applica per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni;

             C) Fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine:

 Il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Entrambi i periodi si calcolano a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennità NASpI.


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